AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONI PER IL DOWNLOAD
Di seguito le autorizzazioni di Cooperativa sociale Insieme:
INTERMEDIAZIONE:
NORMATIVE
La legge italiana specifica nel D.Lgs. 152/2006 e più dettagliatamente nell’art. 183, l’obbligo dei produttori a smaltire i propri rifiuti prodotti entro il termine massimo di un anno, a prescindere dal loro quantitativo e dalla loro pericolosità. Il mancato rispetto delle regole comporta severe sanzioni.
➢ Le responsabilità nel ciclo della gestione dei rifiuti
1) produttore >> La persona la cui attività genera il rifiuto.
È obbligo del produttore individuare codice CER e caratterizzare il rifiuto.
Ha l’obbligo di controllo della filiera fino al ritorno della 4° copia del Formulario Identificazione Rifiuti.
2) trasportatore/destinatario >> Sono soggetti autorizzati rispettivamente dall’Albo Gestori Ambientali e dalle Provincie e Regioni al trasporto e al loro recupero/smaltimento.
3) fine della responsabilità >> La responsabilità termina nel momento in cui il trasportatore consegna la 4° copia, entro 90 giorni previsti dall’art. 188 D.Lgs. 152/2006 o ne dia comunicazione alla Provincia di mancata ricezione. Dal 1997 con l’entrata in vigore del Decreto Ronchi (sostituito nel 2006 dal D.Lgs. 152/2006), la legge italiana si è adeguata alle normative europee in materia di raccolta, trattamento e recupero rifiuti (cfr. anche Direttiva Parlamento Europeo 98/2008).
La legge italiana, e più specificatamente l’art. 183 del D.Lgs. 152/06, obbliga i produttori a smaltire i rifuti prodotti entro termine massimo un anno, a prescindere dal quantitativo e dalla loro pericolosità. Il mancato rispetto delle regole comporta severe sanzioni.
Importante ricordare che le imprese, enti e associazioni, tramite i servizi affidati alle cooperative sociali, possono così dimostrare interesse e attenzione al lavoro sociale di inserimento lavorativo proposto a persone con varie difficoltà.